Gli uomini che hanno perso la vita per mano di una donna che avrebbe dovuto amarli, nel 2017 sono 19. Le assassine
Le Vittime non hanno scelto di esserlo. Lo sono a causa della scelta di qualcun altro. Lo sono ancora quando la giustizia tutela “prima” i colpevoli; quando un assassino chiede una libertà prematura; quando anche tu, che leggi queste parole, ti dimentichi di Loro.
In questo sito la parola Vittime è scritta con la V maiuscola, una scelta che sottolinea il valore “unico” di una condizione immeritata, non voluta, di grande e durevole sofferenza.
Anche questa parola, come molte altre nella nostra epoca rovesciata, è spesso utilizzata impropriamente sminuendone
Barbara Benedettelli
LE VITTIME HANNO IL DIRITTO…
… di essere trattate con rispetto e considerazione
… di essere affidate a servizi di sostegno adeguati
… di ricevere informazione in merito ai progressi compiuti sul caso
… di essere presenti durante il procedimento penale e di esprimere il proprio parere nell’assunzione delle decisioni
… di essere protette da eventuali rappresaglie o intimidazioni
… di ricevere un risarcimento, sia da parte di chi ha commesso il reato che da parte dello Stato
(Risoluzione ONU n. 40/34 del 29 novembre 1985)
DEFINIZIONE DI VITTIMA – ONU
Secondo la Dichiarazione ONU dei principi base della giustizia per le Vittime di crimini e di abusi di potere ( Risoluzione n° 40/34 del 29 novembre 1985) “Vittime” sono quelle persone che, sia singolarmente che collettivamente, abbiano subito dei danni, ivi compreso il ferimento fisico, la sofferenza emotiva, la perdita economica o l’indebolimento sostanziale dei loro diritti fondamentali, attraverso atti o omissioni che violano le leggi contro il crimine, in vigore negli Stati membri, ivi comprese quelle leggi che proscrivono l’abuso criminale di potere.
Una persona può essere definita Vittima, in base alla presente Dichiarazione, anche in mancanza dell’identificazione, dell’arresto o della condanna dell’autore materiale del reato e indipendentemente del fatto che ci sia qualche grado di parentela tra l’autore e la Vittima. Questo termine comprende pure, ove del caso, la famiglia e i parenti stretti o chi dipende dalla stessa, e le persone che hanno subito un danno intervenendo nel tentativo di soccorrere le Vittime in pericolo o di evitare una eventuale vittimizzazione.
Per l’Assemblea Generale dell’Onu dare centralità alle Vittime può risolvere, in gran parte, il problema della criminalità. Anche il Consiglio d’Europa dal 1977 ha cominciato un percorso di tutela verso le Vittime dei reati violenti. Sono diverse le raccomandazioni e le Dichiarazioni sui principi fondamentali di giustizia in favore di queste persone fino a oggi tenute in un angolo della vicenda umana tragica che le coinvolge loro malgrado. Lo squilibrio tra Vittime e colpevoli è evidente ovunque, da qui la necessità di intervenire cominciando con il dare una definizione chiara di Vittima, per poter dare loro senza equivoci dei Diritti esclusivi (sempre più necessari) e una linea guida uniforme per tutti gli Stati membri. Importante, per dare centralità alla Vittima, è la Decisione Quadro (vincolante) del Consiglio d’Europa del 15 marzo 2001relativa alla «posizione della Vittima nel procedimento penale» che troverete in appendice.
UNIONE EUROPEA E DIRITTI UMANI, CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI (ROMA, 4.XI.1950)
I Governi firmatari, Membri del Consiglio díEuropa,
Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l’applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
Considerato che il fine del Consiglio d’Europa è quello di realizzare un’unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali;
Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell’Uomo di cui essi si valgono;
Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale.
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LA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL SISTEMA SOCIALE E GIUDIZIARIO
La realtà cambia. Ieri la vittima era obbligata a indossare l’abito informe che il sistema giuridico e quello sociale le avevano messo addosso, oggi ha trovato la forza di uscire allo scoperto, di manifestare i propri bisogni e di proteggere i propri diritti.
La giurisprudenza internazionale è particolarmente attenta alle necessità di chi subisce abusi. Sulla scia della Dichiarazione universale dei diritti umani sancita dall’Onu nel 1948, nel corso del tempo gli Stati hanno maturato cambiamenti non solo a livello politico e legislativo, ma anche morale. Come sostiene il Nobel per l’economia Amartya Sen nel suo libro L’idea della giustizia, dovremmo forse cominciare a concepire i Diritti umani come “potenti istanze morali […]. [N]el considerare le diverse vie per promuovere tali istanze abbiamo piena ragione di muoverci a trecentosessanta gradi”.
I Diritti umani devono tutelare delle libertà che però, a causa del pluralismo morale, non sono esenti da conflitto: nei casi di atti violenti contro la persona, per esempio, spesso la libertà di uno è la negazione della libertà dell’altro. È qui che diventa indispensabile definire delle priorità, che possono essere stabilite, a mio parere, seguendo un concetto di fondo essenziale: per essere liberi occorre innanzitutto essere vivi e in salute.
Non c’è altro diritto che possa stare in cima alla punta della piramide se non quello alla vita: il principio, il valore, la norma alla quale ci si deve continuamente relazionare anche e soprattutto quando è stato negato con violenza. E non importa che a violarlo sia uno Stato o un singolo cittadino, quello che conta è tutelarlo anche a costo di negare, a chi non lo rispetta, tutti gli altri diritti.
La privazione legale della libertà di un uomo colpevole di un delitto è perpetrata a protezione e rafforzo dello stesso diritto alla libertà, quella di vivere di chiunque in primis. Ciò verso cui dovrebbero tendere i detenuti per reati contro la vita che fanno appello alle Corti internazionali, non è l’alleggerimento della condanna, richiesta che viene vissuta come sfregio verso la morale comune, la società, le Vittime e lo stesso apparato normativo di uno Stato. È il loro diritto a ricevere una rieducazione etica, culturale, umanistica che, in un sistema penale e carcerario funzionante, dovrebbe essere la condizione necessaria al reinserimento nella società civile. La giustizia penale, in questo senso, non può permettersi ipocrisie né per quanto riguarda il metodo né per quanto concerne la verifica del risultato e la conseguente reintroduzione in società, che non può essere una procedura standard e deve anch’essa tenere conto del punto più alto della piramide dei diritti e dei valori: la conservazione della vita, appunto.
La vicepresidente dell’associazione Giuriste d’Italia e giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, Maria Grazia Giammarinaro, attiva nella lotta contro il traffico di esseri umani, afferma:
“Non possono essere considerati diritti umani degni di attenzione solo quelli “soggetti a violazione da parte dello Stato” o di un suo funzionario. Una interpretazione dinamica ed evolutiva della echR (Corte Europea dei Diritti Umani) implica che essa è applicabile anche alla sfera privata; […] Negare la possibilità di applicare la Convenzione in questo ambito, per qualsiasi ragione, crea una “pericolosa” distinzione tra “pubblico” e “privato” che, a parte le difficoltà pratiche, non solo impedisce evoluzioni ulteriori, ma lascia molte Vittime senza protezione.”
Per quanto riguarda il ruolo delle Vittime nel processo penale, come sottolinea la Raccomandazione del Consiglio d’Europa approvata nel 1985:
“È necessario – continua Giammarinaro – avere maggiore attenzione nel sistema della giustizia penale al danno fisico, psicologico, materiale e sociale subito dalla Vittima […] [che] non può essere considerata né solo una fonte di prova, né solo un ausilio alla pubblica accusa, ma come un soggetto che porta nel processo la domanda di tutela di diritti fondamentali. Naturalmente tale posizione deve essere considerata tanto più pregnante [quando] il procedimento penale riguarda casi di violazioni particolarmente gravi ai diritti della persona, come accade […] [per esempio quando c’è] l’omicidio. [O]vvero quando il comportamento dell’offensore è tale, da provocare nella vittima [o nei congiunti] livelli di sofferenza che raggiungono lo standard di tortura o di trattamenti inumani o degradanti, anche se commessi da soggetti privati. […] La protezione della dignità della vittima va valutata con riferimento ai delitti contro la persona, e in particolare a quelli che determinano un trauma di qualità comparabile a quella che viene definita come ptsd (disturbo da stress post-traumatico) dall’Associazione di Psichiatria Americana […]. Durante la cross examination la persona offesa è sottoposta a una pressione psicologica notevolissima, sia perché sarà costretta a rievocare le tappe più dolorose della sua esperienza personale, sia poiché la controparte tenterà di metterne in discussione l’attendibilità. È essenziale dunque che il giudice assuma un ruolo attivo nella guida dell’esame. […] L’approccio alla vittima […] deve essere improntato alla consapevolezza che assai verosimilmente la persona offesa ha subito un trauma, si trova in una condizione di estrema vulnerabilità, e che dunque, prima di tutto, deve essere consapevole che nel procedimento penale i suoi diritti e la sua personalità saranno pienamente riconosciuti e tutelati […].”
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DEL 10 GIUGNO 2011
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 10 giugno 2011 (pubblicata in G.U.C.E. il 26 giugno 2011) – Rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali. Il Consiglio…
I DIRITTI DELLE VITTIME SANCITI DALL’ONU
RISOLUZIONE n° 40/34 DEL 29 NOVEMBRE 1985 (Punti fondamentali) DICHIARAZIONE ONU DEI PRINCIPI BASE DELLA GIUSTIZIA PER LE VITTIME DI CRIMINI E DI ABUSI DI POTERE
UE: POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
Decisione Quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della Vittima nel procedimento penale ( 2001/220/GAI)
Il Trattato di Lisbona è stato firmato dai 27 Stati membri dell’Unione Europea il 13 dicembre 2007. Per entrare in vigore, il Trattato deve essere ratificato da…procedimento penale
Barbara Benedettelli è saggista e giornalista pubblicista. Socio fondatore e Vicepresidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, da anni è vicina ai familiari delle Vittime dei reati violenti. Attualmente è Assessore a Città di Parabiago (Mi) con delega a Polizia Locale, prevenzione stradale, Protezione Civile e cultura.
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