Custodia cautelare, il 40% grazie ai tre gradi di giudizio

Dei 64.564 detenuti presenti nelle carceri italiane a ottobre del 2013, 24.744 sono in attesa di giudizio (o custodia cautelare). Ma quando si dice che il 40% di chi si trova a questa misura potrebbe essere innocente, bisogna tenere presente diverse varianti.

Innanzitutto va specificato che chi si trova a scontare il carcere in attesa di giudizio è socialmente pericoloso; potrebbero fuggire, reiterare o inquinare le prove a suo carico; è stato colto in flagranza di reato; ha un apparato probatorio notevole con evidenza della prova; è già stato condannato in via definitiva per altri reati (il 6,9% del totale dei detenuti ha più procedimenti a proprio carico).

Ciò non toglie che in Italia, a partire dall’epoca di “mani pulite”, si sia abusato di questa misura – come dimostrano molti casi balzati alla cronaca – e che tutt’oggi sia applicata per reati i cui accusati potrebbero essere controllati elettronicamente ai domiciliari e verso i quali non ci sono prove sufficienti a trattenerli in carcere.

Un male che deve essere curato, come suggerisce anche la stessa sentenza Torreggiani, dove si legge, con riferimento alla Raccomandazione R(80)11, che

“è opportuno fare un uso più ampio possibile delle alternative alla custodia preventiva quali ad esempio l’obbligo, per l’indagato, di risiedere ad un indirizzo specificato, il divieto di lasciare o di raggiungere un luogo senza autorizzazione, la scarcerazione su cauzione, o il controllo e il sostegno di un organismo specificato dall’autorità giudiziaria. A tale proposito è opportuno valutare attentamente la possibilità di controllare, tramite sistemi di sorveglianza elettronici, l’obbligo di dimorare nel luogo precisato”.

Secondo i dati a nostra disposizione – ricavatati valutando le richieste di risarcimento per ingiusta detenzione avanzate ogni anno allo Stato (2.500 in media) e rilevate dall’ Eurispes e dall’Unione delle camere penali italiane – a dimostrarsi innocente sarà il 3,87% sul 100% dei detenuti.

Una percentuale comunque elevata, se si considera che a queste persone non solo è negata la libertà personale, ma viene anche assegnata un’etichetta difficile da cancellare. Si potrebbe pensare, per esempio, di usare lo strumento del D.L. d’urgenza, facendo scontare la custodia cautelare in altre misure a coloro verso i quali l’apparato probatorio è debole.

Tornando all’analisi di quel 40% di detenuti di cui sopra va distinta la loro posizione in riferimento al grado di giudizio. Ad essere in attesa del primo processo sono 12.348 persone di cui una larga parte viene trattenuta per periodi inferiori all’anno in quanto la custodia cautelare è a termine.

Dei 24.744 detenuti in custodia cautelare in carcere, 6.355 sono appellanti, significa che sono stati già condannati in primo grado per uno o più delitti. E qui apriamo una parentesi che riguarda il ricorso in appello.

Solo raramente in appello la condanna si risolverà con un verdetto d’innocenza eppure, in Italia, vi ricorre 70% degli imputati condannati in primo. Quando a ricorrere è solo l’imputato (e non il pm) la legge vieta la cosiddetta reformatio in peius, che è il divieto di comminare una pena o una misura peggiore della precedente.

Dal momento che solo raramente si arriva a un ribaltamento della sentenza di primo grado che decreta l’innocenza dell’imputato, nella stragrande maggioranza dei casi si arriva a una sentenza “attenuata”, motivo principe per cui si ricorre.

L’altro motivo è dovuto alla lentezza del sistema giudiziario, che lascia aperta la possibilità concreta di arrivare alla prescrizione (e sia chiaro, prescrizione non è sinonimo di innocenza). Per evitare che ciò accada, occorre eliminare o rendere più difficile il ricorso in appello, come avviene in altri paesi non solo europei.

I tre gradi di giudizio sono infatti una prerogativa del nostro paese, l’appello altrove è assente o diversamente regolato. Di certo è molto più difficile accedervi in Francia e Spagna mentre in Inghilterra se a ricorrere è solo l’imputato (lo fa solo il 10%), c’è la concreta possibilità di un aggravio di pena anche notevole.

Dunque, quando si dice che la media europea di custodia cautelare o di chi è in attesa di giudizio in carcere, è più bassa rispetto all’Italia, bisogna tenere conto anche dei gradi di giudizio che, allungando i procedimenti, allungano anche la permanenza in carcere di chi ancora non è giudicato in via definitiva.

Per finire, di questo 40% di persone, 4387 sono ricorrenti ovvero attendono il terzo grado di giudizio (Cassazione) che valuta i vizi di forma e che, nel migliore dei mali, obbliga a rifare il secondo grado con ulteriori costi, tra l’altro.

E qui riportiamo un esempio che dimostra come, quando persone che hanno commesso reati gravissimi e sono state definite socialmente pericolose, non sono trattenute in carcere, a rimetterci sono gli innocenti certi, come il piccolo Tommaso Onofri, che probabilmente sarebbe ancora vivo se Mario Alessi fosse stato trattenuto in carcere fino a sentenza definitiva.

Storia che si può leggere nella sua interezza nel libro scritto dall’avvocato della famiglia Pellinghelli, Carlo Castellani (Il Piccolo Tommy).

Mario Alessi era stato condannato in primo e secondo grado per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina a mano armata. La sera del 29 luglio 2000, due giovani, intrattenutisi in una casa rurale di loro proprietà, a un certo punto vengono bloccati da due sconosciuti, di cui uno armato di pistola e l’altro di coltello del tipo a serramanico.

Il giovane denunciante veniva legato con delle funi a un albero di ulivo e, impossibilitato a reagire sotto la minaccia di una pistola da parte di uno dei due sconosciuti, che anche lo rapinava di una collana e di un bracciale in oro, veniva costretto ad assistere alla violenza carnale della ragazza da parte di entrambi.

Al termine della violenza i malfattori hanno chiesto, sempre sotto minaccia, il numero di cellulare della giovane. La sera dopo il cellulare ha squillato. Era Alessi. «Si scusava per quanto era accaduto la sera prima e nella circostanza le chiedeva di fissare un appuntamento per poterle restituire gli oggetti d’oro. La ragazza ha informato tempestivamente la Stazione dei carabinieri e si è dichiarata disponibile a collaborare nelle indagini».

L’uomo viene immediatamente arrestato. Nell’ordinanza di custodia cautelare, il giudice per le indagini preliminari Walter Carlisi scrive: «Lo svolgimento dei fatti, per modalità e gravità, denota una personalità violenta tale da far presumere il concretissimo pericolo di reiterazione».

Dopo nove mesi però il termine di custodia cautelare scade, la legge impedisce di trattenere un uomo nonostante i gravissimi indizi di colpevolezza e la pericolosità sociale, e per questo, in attesa dei processi, Alessi viene sottoposto alla misura restrittiva dell’obbligo di dimora nella provincia di Parma.

Il 26 marzo 2002 viene emesso il verdetto di primo grado: una condanna a sei anni di reclusione per stupro, sequestro di persona e rapina. L’11 febbraio 2004 la Corte di Appello di Parma conferma. Ma l’uomo, in attesa della convalida da parte della Cassazione (che si è pronunciata solo nel giugno del 2006), nonostante “la personalità violenta” rimane, nella sostanza, “libero”.

La misura cautelare era infatti stata mutata in «obbligo di dimora» in Emilia Romagna, che gli impediva di stare fuori dalla sua abitazione dalle 22 alle 5 e vigeva nonostante due processi anche quando è stato rapito Tommaso. Rapimento avvenuto poco dopo le 19. Chi è allora il responsabile di quell’omicidio tremendo?

Ci sentiamo di dire lo Stato, attraverso un’ eccessiva tutela di un abuso di libertà provato da due procedimenti penali, che è costata l’ergastolo perpetuo del dolore a un’intera famiglia e la morte di un bambino che non aveva neanche due anni. 

Se dunque da una parte va valutata attentamente la custodia cautelare in carcere laddove ancora non c’è una condanna neanche in primo grado, tale custodia dovrebbe invece essere estesa nel tempo per motivi di sicurezza – come previsto dall’art 16 della Costituzione:

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza -, dove una condanna per un reato gravissimo già c’è.

In particolar modo ciò deve avvenire quando ci troviamo di fronte ai reati contro la persona, in quanto il bene da tutelare – la vita umana – è di rango superiore rispetto a qualsiasi altro bene, compreso il bene libertà.

Barbara Benedettelli

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Custodia cautelare: il 40% dei detenuti sono in attesa di giudizio. Davvero. Una percentuale esorbitante. Davvero potrebbero risultare innocenti?
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Barbara Benedettelli

Barbara Benedettelli è saggista e giornalista pubblicista. Socio fondatore e Vicepresidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, da anni è vicina ai familiari delle Vittime dei reati violenti. Attualmente è Assessore a Città di Parabiago (Mi) con delega a Polizia Locale, prevenzione stradale, Protezione Civile e cultura.

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